L’articolo 1, commi 20-22-bis della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha disposto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome – nel rispetto di precise condizioni che andremo nel seguito a riepilogare – e che dovranno essere inserite in un necessario decreto interministeriale che dia concreta attuazione alle disposizioni relative al cd. “anno bianco previdenziale”.
Stante la bozza del tanto atteso decreto, potranno giovarsi della riduzione, nella misura massima di 3.000 euro (salvo riduzione conseguente ad un eventuale insufficiente stanziamento di fondi in bilancio, rispetto alle istanze che perverranno), i contribuenti che rispetteranno tutte le condizioni sottoelencate;
- Calo del fatturato e corrispettivi del 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
- Reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro nel 2019 (la verifica deve essere effettuata, per gli iscritti AGO, guardando al reddito imponibile dichiarato nel quadro RR del modello Redditi 2020 riferimento 2019);
- Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- Non essere titolari di pensione diretta, con l’unica eccezione prevista della pensione di invalidità;
- Essere in regola con la contribuzione pregressa.
- Non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati nella sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea marzo 2020 e succ. modifiche ed integrazioni.
Al ricorrere di tutte le condizioni sovra elencate, nessuna esclusa, l’artigiano o commerciante dovrà proporre all’INPS domanda di accesso al beneficio entro il 31 luglio 2021, tramite un’apposita procedura telematica che verrà in seguito rilasciata, autocertificando il possesso di tutti i requisiti richiesti.
A seguito di tale domanda l’INPS, effettuata una prima verifica preliminare, presumibilmente incentrata sulla regolarità contributiva e sui limiti reddituali (fermo restando il fatto che ulteriori verifiche potranno poi essere effettuate in seguito, anche per il tramite di controlli incrociati con gli archivi dell’Agenzia delle Entrate), potrà accogliere o meno la domanda.
- Laddove la domanda venisse respinta, il 20 agosto occorrerà versare sia la prima che la seconda rata dei contributi fissi, senza alcuna riduzione, né maggiorazione.
- Se, invece, la domanda verrà accolta, occorrerà ulteriormente attendere che l’INPS effettui i conteggi di capienza relativamente al rapporto tra domande accolte e somme stanziate in sede di manovra, per determinare in via definitiva l’effettivo beneficio riconosciuto a ciascun soggetto iscritto AGO; in maniera corrispondente sarà ridotto l’ammontare dei contributi dovuti aventi scadenza entro il 31 dicembre 2021 (quindi la rata uno e due, scadenti il 20 agosto, e la rata tre, in scadenza a novembre), mentre in ogni caso la rata numero quattro, scadente a febbraio 2021, sarà comunque dovuta in toto.
- L’accredito della contribuzione ai fini pensionistici avverrà solo se l’intera contribuzione 2021 non coperta dall’esonero verrà regolarmente versata.
- Laddove la domanda venisse accolta e, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che il beneficio è stato goduto indebitamente, l’INPS procederà al recupero degli importi non versati, maggiorati di sanzioni.
Per quanto riguarda la posizione di eventuali collaboratori familiari o soci il calo di fatturato dovrà essere verificato in capo all’azienda dalla quale nasce la necessità dell’iscrizione all’INPS dell’artigiano o commerciante, mentre la soglia di reddito dovrà essere verificata guardando al quadro RR (del socio o, per il caso del coadiuvante, del titolare dell’impresa ma con riferimento alla posizione del coadiuvante stesso).
Per quanto riguarda specificatamente le imprese familiari, sarà il titolare obbligato al versamento della contribuzione che potrà giovarsi, in presenza dei requisiti, della riduzione della contribuzione dovuta per sé stesso ed anche per ciascun collaboratore familiare avente diritto, sempre nel limite (pro-capite) del massimale di 3.000 euro parametrato ai mesi di attività del lavoratore.
Si ricorda che sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione gli eventuali contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale, da liquidarsi in sede di dichiarazione dei redditi.