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Decontribuzione lavoratrici dipendenti madri

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 un esonero contributivo totale in favore delle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fruibile fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Inoltre, con riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026
Per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, la legge di Bilancio 2024 ha riconosciuto nei confronti delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024
L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

ATTENZIONE:
-Con riferimento alle lavoratrici con retribuzioni lorde fino a 35mila euro, che già beneficiano del taglio del cuneo contributivo (del 7% fino a 25mila euro di paga lorda o del 6% fra 25mila e 35mila euro) la decontribuzione in esame, se madri di due o più figli, va dunque ad aggiungersi a quella ordinaria, fino ad azzeramento della trattenuta.
-Le lavoratrici con retribuzioni superiori a tale soglia, invece, che finora non hanno avuto accesso all’esonero contributivo generalizzato, se madri di due o più figli e sono assunte stabilmente, potranno beneficiare dell’esonero totale a partire da gennaio fino a dicembre 2024.

NOTA BENE
– Sono escluse le lavoratrici dipendenti con contratti a tempo determinato, le libere professioniste, le lavoratrici autonome.

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’ESONERO E ASSETTO
L’agevolazione trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, compresi, sostiene anche l’Istituto, i casi di regime di part-time nonché i rapporti di:
• apprendistato,
• a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. n. 142/2001),
• a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
L’Istituto chiarisce che:
• qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.
L’INPS precisa, inoltre, che la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) o del secondo figlio e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) o del secondo figlio.
L’Istituto chiarifica che non produce alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva
  • la premorienza di uno o più figli,
  • l’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare,
  • l’ipotesi di non convivenza di uno dei figli,
  • l’affidamento esclusivo al padre.
MISURA DELL’ESONERO
La soglia massima di esonero della contribuzione mensile dovuta alla lavoratrice è pari a 250 euro (3.000€/12).
Mentre per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel mese in corso, va riproporzionata in base ai giorni di fruizione dell’esonero nella misura di 8,06 euro (250,00/31).
Tali soglie sono da considerarsi valide senza alcuna riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante anche nell’ipotesi di rapporti di lavoro part-time.

 

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