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Le novità dell’indennità onnicomprensiva previste dal decreto Sostegni

Tra le novità previste dal nuovo D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto sostegni) troviamo l’erogazione di una somma “bonus” pari a 2.400 euro, una tantum, per le categorie di lavoratori più colpite dal punto di vista economico dalla situazione pandemica.

È l’art. 10 del suddetto decreto (“indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport”) che definisce le categorie che potranno beneficiare del bonus; nello specifico, oltre i soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità prevista dagli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori, potranno fruirne le seguenti categorie:

  • i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
  • i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Le categorie elencate, alla data di presentazione della domanda, non dovranno essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, né titolari di pensione.

Relativamente ai lavoratori sportivi, il valore dell’indennità è legato ai compensi relativi al 2019, prevedendo:

  • 3.600 euro per i soggetti che hanno percepito compensi per un valore maggiore a 10.000 euro;
  • 2.400 euro per i soggetti che hanno percepito compensi per un valore compreso tra 4.000 e 10.000 euro;
  • 1.200 euro per i soggetti che hanno percepito compensi per un valore minori di 4.000 euro.

Il comma 7, sempre dell’articolo 10, specifica che le indennità non sono cumulabili tra loro; sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità previsto dalla legge 12 giugno 1984 n. 222.

La domanda per la richiesta dell’indennità, da parte dei nuovi beneficiari, dovrà essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021; per quanto riguarda le categorie che ne hanno già beneficiato non dovranno effettuare alcuna domanda, sarà direttamente l’INPS a procedere con l’erogazione del beneficio.

Una delle novità da evidenziare è quella prevista dal comma 7 dell’articolo riguardante i requisiti previsti per i lavoratori dello spettacolo. L’indennità è prevista per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: sia per coloro i quali risultino con almeno 30 contributi giornalieri versati dal gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto con un reddito non superiore a 75.000, sia per i soggetti che abbiano almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

I destinatari interessati, considerando i nuovi requisiti, saranno pari a circa 374.000

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