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VOUCHER DI LAVORO

I VOUCHER DI LAVORO E IL CRITERIO DI DEDUZIONE

VOUCHER
Premessa – Sempre più diffusione stanno trovando nel mercato del lavoro i c.d. voucher con cui è remunerato il “lavoro accessorio”, ovvero quelle prestazioni lavorative non riconducibili a contratti di lavoro poiché svolte in modo saltuario. Non a caso i settori in cui trovano maggiore diffusione sono ad esempio quelli stagionali (ad esempio in agricoltura, ristorazione, ecc.) in cui la richiesta di manodopera può rendersi maggiore addirittura in alcune giornate dell’anno rispetto ad altre. Pertanto, il legislatore al fine di contrastare il lavoro “nero” e al fine di assicurare, comunque, un copertura assicurativa al lavoratore ha deciso per l’introduzione di questo metodo.

I voucher sono acquistati (telematicamente) dal datore di lavoro (committente) e sono utilizzati per pagare la prestazione del lavoratore. Questi può ricevere il valore della prestazione eseguita provvedendo al cambio del voucher presso qualsiasi punto autorizzato (es. tabacchi).
Il vantaggio è soprattutto per il committente, il quale acquistando e rilasciando il voucher al lavoratore, si tutela potendo beneficiare della prestazione nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare successive vertenze. Il lavoratore, dal canto suo, integra le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale (dunque non va dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi) e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è altresì compatibile con ulteriori attività lavorative (nel rispetto di alcuni liniti reddituali).

Il voucher minimo ha un valore lordo di 10 euro di cui 7,50 euro come valore netto della prestazione del lavoratore (corrispondente ad un’ora di lavoro) e 2,50 euro (per copertura INAIL e INPS).

In particolare, esistono voucher di valore lordo da 10 euro (1 ora di lavoro), 20 euro (2 ore di lavoro) e 50 euro (5 ore di lavoro) di cui rispettivamente come valore netto per il lavoratore 7,50 euro, 15 euro e 37,50 euro (poiché il 13% va all’INPS e il 7% all’INAIL).

Il datore di lavoro che utilizza il voucher lo “attiva” comunicando (telematicamente o tramite call center) all’INPS (valida anche ai fini INAIL) i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. La comunicazione può essere fatta anche il giorno stesso della prestazione purché prima che abbia inizio.

Il costo è deducibile per il committente – Il costo relativo all’acquisto del voucher per remunerare il lavoratore occasionale può essere considerato dal committente (datore di lavoro) con partita IVA un costo detraibile dal reddito d’impresa o professione qualora le prestazioni richieste siano inerenti o accessorie all’attività esercitata.

Al riguardo, è forse, opportuno fare chiarezza sul principio da seguire ai fini della deduzione ovvero quello di cassa o di competenza, visto che il datore di lavoro potrebbe aver acquistato dei voucher a fine anno 2015 ed averli utilizzati solo ad inizio 2016 poiché è in questo momento che si è usufruito della prestazione accessoria del lavoratore (il quale è remunerato appunto tramite il voucher).

Al riguardo, senza dubbio, la regola da seguire è quella del principio di deduzione dei costi e della tassazione dei compensi / ricavi, propri del committente che può essere per competenza economica o per cassa.

Così, ad esempio qualora il committente sia un’impresa che determina il reddito secondo il principio di competenza, questi potrà dedurre il costo del voucher secondo lo stesso principio. Pertanto, il costo relativo al voucher acquistato a fine 2015 ma utilizzato nel 2016, poiché la prestazione è stata eseguita in tale momento, sarà deducibile dal reddito del periodo d’imposta 2016 e non 2015 in cui il voucher è stato acquistato.

Stessa cosa dicasi qualora il committente sia un professionista, il quale come si sa determina il reddito secondo il principio di cassa. In particolare, questi, potrà dedurre i voucher acquistati a fine 2015 ma utilizzati ad inizio 2016, solo ed esclusivamente dal reddito del periodo 2015 (quello in cui è avvenuto l’esborso monetario per l’acquisto del voucher) e non dal reddito 2016 (dove è stata eseguita la prestazione dal lavoratore consegnandogli il voucher).

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